mercoledì 4 febbraio 2015





Quesito sulla Pac

DOMANDA PAC 2014 ERRATA PER CIRCOSTANZE ECCEZIONALI: COME AVERE LA CORRETTA ASSEGNAZIONE DI NUOVI TITOLI NEL 2015 


1) Quesito 
Il Sig. Rossi nella domanda unica 2013 (DUP) ha dichiarato 80 ettari di superficie agricola utilizzata ammissibile ai pagamenti diretti ed ha percepito titoli per 18.000 euro circa per un numero complessivo di titoli pari a 80.
Nella DPU 2014, causa un errore commesso dal CAA di riferimento, non gli sono stati calcolati 40 titoli perché non sono stati inseriti nel fascicolo altrettanti ettari di SAU ammissibile. 
Con l'assegnazione dei nuovi titoli nel 2015, il produttore in questione subirebbe delle perdite, poiché i calcoli sono eseguiti sulla base dei pagamenti diretti incassati nel 2014.
Le domande sono le seguenti: potremo invocare in fase di fissazione dei titoli 2015 le cause eccezionali, escludendo il 2014 e prendendo come anno utile il 2013 ai fini dei conteggi per i nuovi diritti disaccoppiati?
Quali possibilità potremo avere che tale opzione sia prevista nella circolare Agea di prossima emanazione ?
La ringrazio e resto in attesa di un Suo parere nel merito.

Lettera formata dalla Sardegna







2) Risposta 
La risposta non è definitiva, ma tende a fornire delle indicazioni e delle piste sulle quali lavorare nelle prossime settimane.
Andrò per punti e in modo sintetico:
  1.  l'allegato alla presente mail riporta cosa la legislazione Ue intende, "in particolare", per forza maggiore o circostanze eccezionali. Il caso prospettato non sarebbe tra quelli contemplati, ma il regolamento si limita a segnalare le situazioni più comuni e non esauriscono la casistica (ecco il significato delle parole "in particolare"). Pertanto, sarebbe opportuno che Mipaaf e Agea  nei vari provvedimenti in preparazione (ad esempio nella circolare per la ricognizione preventiva di Agea) includessero anche la situazione richiamata;
  2. la soluzione al problema può essere trovata subito in sede di ricognizione preventiva, invocando quanto riportato all'articolo 19 del regolamento 639/2014: ovvero una circostanza eccezionale avvenuta nel corso dell'anno di riferimento, con l'autorizzazione a prendere in considerazione, ai fini della prima assegnazione dei nuovi diritti, l'annata antecedente a quella anormale; 
  3. il comma 2 del citato articolo 19 andrebbe letto insieme all'articolo 8, paragrafo 2 del DM 18 novembre 2014. L'interpretazione prevalente (sulla quale chi scrive nutre dei dubbi) è che sarà assegnato un importo di riferimento pari all'85% dei pagamenti corrisposti nell'anno precedente. In tal caso, l'agricoltore sarebbe danneggiato. Aggiungo che il conteggio del danno è complicato, dovendo tenere conto anche della convergenza nel periodo 2015-2019, alla quale, mi pare di capire, l'agricoltore interessato, avrebbe diritto, avendo titoli iniziali di valore più basso rispetto alla media nazionale (sui 100 euro per ettaro, indicativamente);
  4. una soluzione alternativa passa per l'accesso alla riserva nazionale nel 2015. A tal proposito si veda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) del DM 18 novembre 2014, dal quale si evince che i soggetti interessati da cause di forza maggiore e da circostanze eccezionali sono ammissibili alla riserva nazionale. Resta da vedere se il caso citato sarà considerato nell'elenco (vedi il precedente punto 1). Questa soluzione è però più complicata rispetto alla precedente. L'agricoltore qui considerato avrà una assegnazione iniziale di 80 titoli, ma con un valore più basso rispetto a quanto sarebbe stato, ove non si fosse verificato l'evento imprevisto, non dipendente dalla propria volontà. C'è da verificare se una tale casistica possa rientrare tra quelle ammissibili?;
  5. infine, vi sarebbe una terza opzione che è quella di non fare alcunché e beneficiare semplicemente della convergenza interna e chiedere i danni a chi è stato responsabile degli errori commessi con la presentazione della DUP 2014.

Ermanno Comegna  


Allegato 
Regolamento 1306/2013, articolo 2, paragrafo 2

2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. 

  

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