LA GESTIONE DEI PASCOLI ALLA LUCE DELLA RIFORMA PAC 2014-2020
I requisiti e le condizioni da rispettare per dichiarare nella domanda Pac per i pagamenti diretti le superfici a prati e pascolo permanente
Le regole da rispettare per gli
agricoltori che nella domanda Pac 2015 e degli anni successivi inseriscono come
superfici ammissibili i terreni a pascolo stanno cambiando in maniera profonda,
per effetto della riforma Pac 2014-2020 e per le successive decisioni
nazionali, sulle quali le Autorità italiane stanno ancora lavorando.
In particolare, dopo il decreto del 18
novembre 2014, sono in preparazione due ulteriori provvedimenti Mipaaf:
- quello che detta le disposizioni in materia di condizionalità, in pratica già definito e in via di pubblicazione;
- l'atto che stabilisce le disposizioni attuative del già menzionato decreto del 18 novembre scorso, sul quale è ancora aperto il confronto.
Il Ministero, le Regioni e le organizzazioni
degli operatori economici sono impegnate in una delicata fase di ricerca del
compromesso e di costruzione del consenso. Il quadro della situazione è
complicato e, finora, sono state diffuse più versioni del testo, con differenze
di non poco conto.
Ad oggi (27 gennaio 2015) la situazione può
essere così descritta:
1.
C'è
da considerare intanto che, dal 2015, non trova più applicazione la pratica di
condizionalità relativa al mantenimento dei pascoli, così come l'abbiamo conosciuta
fino ad oggi (con il pascolamento entro certi limiti di densità di bestiame).
Nel 2015 e 2016 ci sarà, in via temporanea, la norma di buona pratica
agronomica ed ambientale (BCAA) sui pascoli, ma declinata solo in termini di
mantenimento della proporzione tra superficie a pascolo e superficie totale
(vedere il titoli VI° del regolamento 1306/2013 e la bozza di decreto
condizionalità in via di pubblicazione). Dal 2017 il mantenimento dei pascoli non
sarà più requisito di condizionalità. Resta a questo punto da ricordare che il
mantenimento dei prati e pascoli permanenti è requisito obbligatorio di
inverdimento dal 2015;
2. dal
corrente anno, gli agricoltori che richiedono i pagamenti diretti (prima
assegnazione e pagamento annuale), inserendo nella domanda superfici di pascolo
sono tenuti, in relazione ai singoli casi, ad attuare i "criteri di
mantenimento", oppure "l'attività minima" (articoli 4 e 9 del
regolamento 1307/2013). Questa seconda condizione si applica allorquando siamo
in presenza di superfici che in modo naturale si mantengono in uno stato idoneo
al pascolo;
3. il
decreto 18 novembre 2014 ha fornito la definizione di cosa debba intendersi per
"mantenimento" e "attività minima" e rimandato ad un
successivo provvedimento (quello in via di elaborazione), per la fissazione dei
dettagli;
4. l'articolo
2 del decreto ministeriale in bozza provvede a ciò, individuando 4 differenti
situazioni:
a.
criteri
di mantenimento delle superfici agricole e dei pascoli ordinari. In questo caso
la bozza di decreto impone una pratica agronomica con cadenza almeno annuale e
precisa che, nei casi di pascoli si deve evitare il sovra sfruttamento o la
sottoutilizzazione;
b. criteri
di mantenimento dei pascoli con predominanza di arbusti e alberi sottoposti
alla pratica tradizionale del pascolamento. In tale caso, la bozza di provvedimento
ministeriale impone il pascolo con almeno un turno annuale e rimanda alle
regioni il compito di specificare il carico minimo e massimo;
c.
criteri
di mantenimento dei pascoli con predominanza di arbusti e alberi sottoposti
alla pratica tradizionale della conservazione degli habitat. In questo caso la
bozza di decreto rimanda agli enti gestori dei SIC e ZTS per l'individuazione
delle misure di conservazione;
d.
attività
minima su pascoli che in modo naturale si mantengono in uno stato idoneo dal
punto di vista agronomico e produttivo. In questo caso la bozza di decreto individua
due alternative casistiche. Una prima applicata alle superfici che presentano
delle condizioni tali da impedire lo sfalcio e altre operazioni agronomiche,
nelle quali si impone per forza la pratica del pascolo. Una seconda
casistica si ha quando le condizioni di altimetria, pendenza e produttività
sono tali da consentire lo sfalcio o altra operazione agronomica. In tale caso l'attività minima può essere soddisfatta anche sena ricorrere al pascolamento.
Sulla sfondo della questione della
gestione dei pascoli ai fini della concessione degli aiuti diretti della Pac, c'è
la questione del ricorso al TAR, con il quale si chiede di annullare
la circolare Agea del 2013 che ha posto il divieto del pascolamento da parte di
terzi.
Una recente sentenza ha rigettato
l'istanza proposta dagli allevatori ricorrenti. Tuttavia, la partita non deve
essere considerata chiusa.
Ermanno Comegna
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